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Ddl beneficenza è legge, sanzioni fino a 50.000 euro per chi non rispetta le regole: quali sono i nuovi obblighi

Cosa prevede la legge, a chi si applica e come evitare sanzioni che possono rivelarsi parecchio salate.

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Il via libera definitivo è arrivato dal Senato: il disegno di legge n. 1864, noto nel dibattito pubblico come ddl beneficenza o ddl Ferragni, è legge dello Stato. Nato a seguito del caso Pandorogate per colmare un vuoto normativo e contrastare comunicazioni ambigue, il provvedimento introduce regole rigide e trasparenza per tutte le operazioni commerciali che associano la vendita di un prodotto a iniziative solidaristiche.

Per le imprese, i professionisti e chi si occupa di influencer marketing, si apre una nuova era di adempimenti burocratici e controlli preventivi.

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Chi sono i soggetti interessati dalla novità del ddl beneficienza

La nuova disciplina si rivolge a produttori e professionisti che promuovono, vendono o forniscono prodotti destinando parte del ricavato a finalità benefiche. I destinatari dei proventi (definiti dalla legge soggetti meritori) includono una vasta platea:

  • enti del Terzo settore (ETS);
  • organizzazioni non governative (ONG), fondazioni e associazioni;
  • Università, enti di ricerca pubblici e soggetti attivi nella ricerca scientifica o sanitaria;
  • istituzioni scolastiche;
  • enti attivi nei settori sociale, culturale, ambientale, religioso o umanitario (anche operanti all’estero).

Restano fuori dal perimetro della legge le attività di raccolta fondi svolte direttamente dagli enti non commerciali, a patto che non siano partecipati (direttamente o indirettamente) dai produttori o dai professionisti che vendono il prodotto. Sono fatte salve le normali raccolte fondi già disciplinate dal codice del Terzo settore e quelle degli enti religiosi basate su patti o intese con lo Stato.

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I nuovi obblighi informativi

La normativa, adesso, prevede che se impresa decide di lanciare un prodotto legato a una causa solidale, il consumatore ha il diritto di ricevere un’informazione chiara e inequivocabile. Sulle confezioni o sui canali di vendita dovranno essere indicati obbligatoriamente:

  • il beneficiario, che corrisponde a chi riceverà effettivamente la donazione;
  • la finalità, ovvero per quale preciso scopo verranno impiegate le somme raccolte;
  • l’impatto economico finanziario, che corrisponde alla quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo fisso devoluto per ciascuna unità di prodotto.

    Le informazioni possono quindi essere inserite tramite targhette cartacee, adesivi o materiali di comunicazione nei punti vendita, purché il messaggio mantenga chiarezza, semplicità e un’adeguata evidenza grafica.

    La comunicazione preventiva all’AGCM

    La legge prevede anche un controllo ex post a un meccanismo di vigilanza preventiva. Nel dettaglio, almeno 15 giorni prima della messa in vendita del prodotto, le imprese dovranno comunicare il beneficiario, le finalità, la quota devoluta e i tempi previsti per il versamento all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, entro 3 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento, le stesse dovranno inviare – sempre all’AGCM – la comunicazione dell’avvenuta esecuzione del pagamento.

    Influencer marketing sotto la lente

    Il testo estende esplicitamente gli stessi identici obblighi di trasparenza informativa a chiunque promuova i prodotti tramite influencer marketing e canali social.

    La norma specifica che i doveri di trasparenza scattano qualunque sia la forma di compenso percepito dall’influencer: non solo denaro, ma anche ricezione di prodotti, servizi o altre utilità. Si tratta di un giro di vite importante per un settore che ha visto l’introduzione di un codice ATECO specifico (73.11.03) e che conta ormai centinaia di operatori (tra ditte individuali e agenzie pubblicitarie) costantemente monitorati dalle linee guida AGCOM e dai tavoli tecnici di settore.

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    Sanzioni: quanto costa non adeguarsi

    Il mancato rispetto dei nuovi obblighi informativi e di comunicazione non viene trattato con leggerezza. L’architettura sanzionatoria definita dall’articolo 4 della legge è chiara:

    ViolazioneSanzione PrevistaNote aggiuntive
    Violazione degli obblighi informativi e comunicativi (Art. 2 e 3)Da 5.000 € a 50.000 €Salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta (in quel caso si applica il Codice del Consumo con sanzioni fino a 10 milioni di euro).
    Mancata pubblicazione del provvedimento sanzionatorioUlteriore sanzione da 5.000 € a 50.000 €L’AGCM può imporre al responsabile di pubblicizzare la sanzione a proprie spese su sito web, social o quotidiani.

    La quantificazione della sanzione terrà sempre conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità messe in commercio, per garantire proporzionalità all’operazione. Mentre il 50% delle somme incassate dalle sanzioni dell’Antitrust sarà devoluto a iniziative solidaristiche, che verranno individuate da un successivo decreto interministeriale.

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    Quando scattano i nuovi obblighi

    Per le aziende che hanno già campagne solidali attive c’è una nota di tutela: la legge prevede il principio di irretroattività. Significa che la nuova disciplina non si applica alle promozioni, vendite e forniture che risultavano già in corso alla data della sua entrata in vigore.

    Per qualsiasi nuova iniziativa pianificata da oggi in poi, invece, professionisti e PMI dovranno necessariamente adeguare i propri processi interni, la contrattualistica con i partner del Terzo settore e la programmazione delle campagne di marketing digitale per evitare pesanti sanzioni e, soprattutto, danni reputazionali difficili da sanare.

    Scritto da
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