Professioni
Le spese comuni dello studio professionale devono essere riaddebitate con l’Iva, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha suggerito le regole sul trattamento Iva nella ripartizione delle spese comuni.
Le spese comuni dello studio professionale devono essere riaddebitati con aggiunta dell’Iva, anche quando il pagamento avviene su ordinanza del giudice. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.189 del 14 luglio 2025.
Spese comuni studio professionale, il caso esaminato dall’Agenzia
Il caso riguardava l’accordo – formalizzato con scrittura privata autenticata – di tre avvocati che, concordando lo scioglimento della loro associazione, hanno deciso di condividere lo spazio di lavoro e dividere le spese, facendo gioco di squadra.
L’accordo prevedeva che uno dei tre si sarebbe occupato dell’assunzione del personale e della gestione delle spese di: dipendenti; condominio, riscaldamento e rifiuti; affitto e manutenzione dei locali; utenze e vigilanza; attrezzatura elettronica, cancelleria e pulizie; abbonamenti a riviste. Il richiedente si era impegnato a rifondere il 30% dei costi.
Il contenzioso e la decisione del giudice
A seguito di un contenzioso tra il richiedente e il socio, è stato nominato un ctu per l’accertamento delle spese che ha redatto una tabella per voci e categorie di spesa, e non in via forfettaria, individuando il saldo residuo. Il giudice ha notificato un’ingiunzione al pagamento, ma il professionista istante ha chiesto chiarimenti sul trattamento Iva sul riaddebito.
Studi professionali, le regole sul riaddebito delle spese comuni
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il caso era stato già trattato con la circolare 58/E del 2001, che prevede il riaddebito delle spese comuni con fattura assoggettata a Iva.
Sugli interessi legali e il loro trattamento Iva, invece, vanno individuate la natura giuridica delle somme da versare – che in questo caso rappresentano un risarcimento e concorrono all’imponibile – e la causa di liquidazione, affrontate nella circolare n.24/1979 e nelle risoluzioni n.24/2000 e n.67/2004.
In caso di condanna alle spese legali, l’avvocato della controparte può richiedere alla soccombente l’importo dell’onorario e delle spese processuali e non dell’Iva.
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